Art. 16.
(Accesso ed esami).

      1. Si accede al liceo musicale con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze vocali, strumentali o coreutiche analoghe a quelle previste per l'esame di compimento inferiore della didattica musicale di cui all'articolo 12. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
      2. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine del primo e del secondo biennio, nonché dell'esame finale.
      3. L'esame di Stato finale, oltre alle materie di didattica generale, accerta il compimento superiore della didattica musicale o coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una o più prove pratiche per lo strumento, il canto o la danza.
      4. Il liceo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di compimento superiore della didattica musicale e coreutica. Il titolo di studio conseguito dà libero accesso alle università e all'alta formazione artistica e musicale.